Disposizioni_in_materia_di_sicurezza_e_degli_obblighi_di_vigilanza

Premessa:

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.
Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale, che vanno attentamente considerate. Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della Costituzione, che testualmente recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.
La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono stati dimostrati il dolo o la colpa grave.
La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti, infatti, è disciplinata dall’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave. Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita dall’istituzione scolastica. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.
La responsabilità dei Docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del codice civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048).


Disposizioni:


Il docente è tenuto alla rigorosa vigilanza degli alunni:

• il personale docente deve essere presente in classe puntualmente,

• è fatto divieto lasciare gli alunni incustoditi o allontanarsi dalle classi durante l’orario di servizio, se non per indifferibili e gravi motivazioni, e soprattutto, senza aver prioritariamente provveduto ad affidarli alla vigilanza dei collaboratori scolastici o dei colleghi presenti e disponibili;

Presentarsi in ritardo in classe o l’immotivato abbandono della sede di servizio espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.

• i docenti tutti e i collaboratori scolastici sono tenuti a possedere elenco dettagliato delle deleghe genitoriali al prelievo da scuola dei minori, nonché delle autorizzazioni dei tutori per l’uscita in autonomia degli alunni della secondaria, i docenti referenti di plesso e i coordinatori delle classi provvederanno a darne tempestiva comunicazione ai docenti assunti per supplenze brevi;
• i docenti delle ultime ore – i docenti di strumento sono tenuti
-ad accompagnare gli alunni all’uscita da scuola al termine delle attività didattiche,
-ad assicurarsi di affidare ai tutori o ai loro delegati i minori, laddove non sia stata autorizzata l’uscita in autonomia dalle famiglie (per gli alunni della secondaria);
• è rigorosamente vietato l’utilizzo di dispositivi mobili per uso personale durante l’orario di servizio;
• il registro va quotidianamente e tempestivamente compilato in ogni sua parte con particolare attenzione alla rilevazione delle assenze degli alunni, agli ingressi posticipati e alle uscite anticipate.
• Al fine di assicurare le sostituzioni nel più breve tempo possibile e garantire la vigilanza degli alunni
i docenti che necessitano di assentarsi sono tenuti a darne comunicazione agli uffici di segreteria e al referente di plesso
– almeno con un preavviso di 5 giorni
Nel caso di urgenze
– dalle ore 07.45 alle ore 08.00 (anche chi svolge le attività didattiche nel pomeriggio)
– dalle ore 10.00 alle 10.15 (per chi svolge le attività didattiche nel pomeriggio, solo nel caso le motivazioni dell’assenza fossero subentrate successivamente)

i docenti che necessitano di prorogare lo stato di assenza

– sono tenuti a darne comunicazione tempestivamente

 

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)