Clicca sul seguente link per effettuare il download del documento in formato PDF Indizione Elezioni suppletive Consiglio di Istituto

Oggetto: Decreto indizione elezioni suppletive del Consiglio di Istituto anno 2020/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO
il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme
sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTO
l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto,
nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
VISTE
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti
le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle

OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA
la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA
la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-
a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
CONSIDERATO
che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;
VISTA
la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per
l’a.s. 2020-21
VISTA
la nota prot. n. 21033 del 07/10/2020 dell’USR Marche che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio
di Istituto nei giorni 29 e 30 novembre 2019.
Date le dimissioni di quattro membri del Consiglio di Istituto per la componente genitori, accolte con
delibera num. 56 del 17/02/2020
Data la surroga di un membro avvenuta in data 09/06/2020 con delibera num.59

INDICE

le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto – annualità 2020-2021, nei giorni di domenica 29
novembre 2020 dalle ore 8,30, e lunedì 30 novembre 2020, fino alle ore 13.30.
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
ADEMPIMENTI
1.Il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale
2.Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del
Dirigente Scolastico.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria
dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello

fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che
saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di
Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi
stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della
documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, entro le ore 12,00 del
giorno 16 novembre 2020.
7. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore
15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le
stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria
di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente
autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione
provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo
consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati
eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano
sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale
dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a
regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del
termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla
data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
11. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le
votazioni. E` immediatamente insediato per le operazioni preliminari
15. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi
relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.

17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).
Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è
composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del
personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il CdI
è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.
Si precisa che:
 Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o
di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato
fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti
temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti
esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano
servizio.
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone
fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi
dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la
potestà sul minore.
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o
di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
 Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato
attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti
in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

PRESENTAZIONE LISTE:

1)Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere
presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della
Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine
di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa
scheda elettorale.
2)Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da
eleggere (pertanto massimo 6 genitori).
3) La lista può essere costituita anche da un solo candidato.
4)I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno
contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:
 per la componente Genitori: almeno 12 genitori
e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
5)Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla
dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima
componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
6)Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione
della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
7)I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente
Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario
delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti
delle liste.
8)Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E`
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Si ricorda inoltre che:
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di
alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

MODALITÀ DI VOTAZIONE (ON-LINE)

Premessa
La scuola ha provveduto a fornire a ogni genitore un account g-mail ICRSANZIO
L’account è formato da nome.cognome@icrsanzio.com
es. mario.rossi@icrsanzio.com

Nel caso di più nomi o cognomi, questi saranno intervallati da underscore (trattino basso)
es. mario_anselmo_quinto.rossi_bianchi@icrsanzio.com

La password di default sarà per tutti "cambiala" e al primo accesso sarà richiesto di cambiarla.
VOTAZIONI:
Il giorno 29 novembre saranno inviate all’indirizzo suindicato due email:
 Nella prima gli elettori attesteranno la propria partecipazione alle operazioni di voto
 Nella seconda gli elettori esprimeranno le proprie preferenze (una o due al massimo)
 Ogni modulo dopo essere stato compilato dovrà essere rinviato utilizzando il pulsante
INVIO (in alto a destra)
 Gli elettori potranno esprimere le proprie preferenze una sola volta
 Gli elettori potranno esprimere le proprie preferenze entro le ore 13,30 lunedì 30 novembre

Sarà istituito un seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni
di segretario. Verrà svolto un incontro preliminare durante il quale l’animatore digitale predisporrà i
moduli google che verranno adoperati per le operazioni di voto. Le operazioni di scrutinio avranno
inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro
completamento. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale
integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Qualora
non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti
presenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Potenza Picena, 10.11.2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nicoletta Ambrosio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa