Decreto_Indizione_elezioni_consiglio_istituto_2021

Oggetto: Decreto indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/22; 2022/2023; 2023/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;

VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli organi collegiali;

VISTA la nota prot. n. 20437 del 11/10/2021 dell’USR Marche che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021.

INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 13.30.

Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:

ADEMPIMENTI

1.Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e nomina la Commissione elettorale

2.Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.

  1. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale, che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
  2. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.
  3. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
  4. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
  5. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
  6. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
  7. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
  8. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
  9. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi stessi.
  10. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
  11. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
  12. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari
  13. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
  14. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
  15. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine   indicato.
  16. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni).

Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti.

Si precisa che:

  • Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
  • L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.
  • Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.

Si sottolinea, inoltre, che:

  1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori perla scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere(pertanto massimo 16 genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere presentate da:
  • per la componente Genitori: almeno 20 genitori
  • per la componente Docenti: almeno 20
  • per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)

 e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.

  1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
  2. Le firmedei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
  3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico.  Il Dirigente Scolastico stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E`consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.

Si ricorda inoltre che:

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di

alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.

Modalità di votazione

  • All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista.
  • Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenzaI genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
  • Sarà istituito 1 seggio elettorale.

Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.

Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.

Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i componenti presenti.

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Prescrizioni per rispetto protocolli per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus Sars/Cov2

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto.

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l’igiene frequente delle mani.

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:

  • evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C:
  • non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
  • non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all’accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento.      

                                                                                                                    

                                                                                                Il Dirigente Scolastico

                                                                                         (Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993