Decreto_Indizione_elezioni_consiglio_istituto_2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente
norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio
di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del
17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica;
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2023” contenente, altresì, prescrizioni sul
contenimento da contagio COVID-19;
CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli
organi collegiali;

le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei giorni di domenica
28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle
ore 13.30.
Al riguardo si rammenta il seguente scadenziario elettorale ai sensi dell’OM 215/1991:
ADEMPIMENTI
1.Entro il 45° giorno antecedente la data delle votazioni il Dirigente scolastico indice le elezioni e
nomina la Commissione elettorale
2.Comunicazione degli elenchi aggiornati degli elettori alla commissione elettorale da parte del
Dirigente Scolastico entro il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
3. Deposito degli elenchi degli elettori da parte della Commissione Elettorale, presso la Segreteria
dell’Istituto (a disposizione di chiunque ne faccia richiesta) entro il 25° giorno antecedente a quello
fissato per le votazioni. La Commissione designa tra gli elettori i componenti del seggio elettorale,
che saranno successivamente nominati dal Dirigente Scolastico.
4. Avverso l’erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso alla commissione elettorale di
Istituto, in carta semplice, da parte degli appartenenti alla categoria interessata, entro il termine
perentorio di 5 giorni dalla data di affissione all’albo dell’avviso di avvenuto deposito degli elenchi
stessi.
5. La Commissione decide, in merito ai ricorsi ricevuti, entro i successivi 5 giorni, sulla base della
documentazione prodotta dall’interessato e di quella acquisita d’ufficio.
6. Presentazione delle liste dei candidati, da parte di uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 20° giorno
e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
7. Affissione all’albo delle liste dei candidati da parte della commissione elettorale subito dopo le
ore 15.00 del giorno di scadenza di presentazione delle liste.
8. La commissione elettorale verificherà successivamente la regolarità delle liste, controllando che
le stesse siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alla

categoria di personale che la lista rappresenta e verificherà che le firme dei presentatori siano
debitamente autenticate ed accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. La
commissione provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati superiore al
massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché a cancellare da ogni lista i nominativi
dei candidati eventualmente inclusi in più liste. Non dovrà tener conto delle firme dei presentatori
che abbiano sottoscritto altre liste presentate in precedenza. Di ogni irregolarità che la commissione
elettorale dovesse riscontrare nelle liste viene data comunicazione mediante affissione all’albo, con
invito a regolarizzare la lista entro 3 giorni dall’affissione della comunicazione.
9. Le decisioni sulle regolarizzazioni sono rese pubbliche entro i 5 giorni successivi alla scadenza
del termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste con affissione all’albo.
10. Le decisioni della Commissione elettorale possono essere impugnate entro i successivi 2 giorni
dalla data di affissione all’albo, con ricorso al Dirigente dell’Ambito Territoriale.
11. L’Ambito territoriale decide in merito ai ricorsi sulle liste entro 2 giorni dalla data dei ricorsi
stessi.
12. Propaganda elettorale dal 18° giorno al 2° giorno antecedente quello fissato per le votazioni.
13. Presentazione delle richieste per le riunioni da parte degli interessati.
14. Nomina dei componenti del seggio elettorale entro il 5° giorno antecedente quello fissato per le
votazioni. E’ immediatamente insediato per le operazioni preliminari
15. Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
16. I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse possono
presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione degli
elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
17. I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato.
18. Prima convocazione del Consiglio di Circolo (entro 20 giorni).
Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il Consiglio di
Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2
rappresentanti del personale ATA, 4 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli allievi, il
Dirigente scolastico; il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori
degli studenti.

Si precisa che:
 Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di
ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in
più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in
cui prestano servizio.
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta
ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole
persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari
ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha
perso la potestà sul minore.
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA spetta al
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle
attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato
attivo e passivo.
 Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che
sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola
rappresentanza.
Si sottolinea, inoltre, che:
1. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: I Genitori perla
scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra
indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano
progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale
ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Le liste possono comprendere un
numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da eleggere (pertanto massimo 16
genitori; massimo 16 docenti; massimo 4 ATA). La lista può essere costituita anche da un solo
candidato. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita.
Saranno contrassegnati da numeri arabi progressivi. Le liste per le componenti devono essere
presentate da:
 per la componente Genitori: almeno 20 genitori
 per la componente Docenti: almeno 20
 per la componente ATA: almeno 1/10 del personale ATA (minimo 2)
e consegnate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria presso gli Uffici dell’Istituto.
1. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonché
dalla dichiarazione che gli stessi non fanno parte né intendono far parte di altre liste della medesima
componente. Le liste devono essere corredate altresì dalle dichiarazioni dei presentatori di lista.
2. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o suo delegato. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede
l’attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l’autenticazione.
3. I candidati possono illustrare i programmi. Le richieste di riunione vanno presentate al
Dirigente Scolastico e possono essere effettuate in orario extrascolastico. Il Dirigente Scolastico
stabilirà il diario delle riunioni tenuto conto dell’ordine di richiesta. Del diario è data
comunicazione ai rappresentanti delle liste.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.
E`consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Si ricorda inoltre che:
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente.
Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di
alcuna lista ma è possibile per un membro della commissione sottoscrivere una lista.
Modalità di votazione
 All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro
riconoscimento. Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile
accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri
romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati,
il VOTO va espresso mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo
al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla
medesima lista. Le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per
l’attribuzione del posto spettante alla lista.
 Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella
medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
 Sarà istituito 1 seggio elettorale.
Il seggio sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario.
Prima dell’inizio delle operazioni di voto, tutte le schede debbono essere vidimate mediante la firma
di uno scrutatore. Se il Presidente è assente, è sostituito dallo scrutatore più anziano di età, il quale
integra il numero degli scrutatori chiamando ad esercitarne le funzioni un elettore presente. Allo
stesso modo procede il presidente nell’ipotesi in cui sia assente uno degli scrutatori.
Qualora non sia possibile integrare il numero degli scrutatori, il seggio funziona ugualmente con i
componenti presenti.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
potranno essere interrotte fino al loro completamento.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria
rappresentanza.
Prescrizioni per rispetto protocolli per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del virus
Sars/Cov2
Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e
disinfezione delle superfici di contatto.
Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi
comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l’igiene
frequente delle mani.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 3 7 .5°C:
 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della
temperatura corporea durante l’accesso ai seggi. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto
è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente
diritto all’accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli
di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l’elettore, dopo essersi
avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita,
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare
il seggio.
Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad
una frequente e accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di
spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del
procedimento.

Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Nicoletta Ambrosio)